Art. 125
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[1]Trascorso il termine di venti anni sara' prescritta l'azione del Fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute per gli atti non registrati. Di questi pero' non si potra' mai far uso in giudizio o in atti amministrativi o davanti un Ufficio governativo, senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la corrispondente registrazione.
[2]Se l'atto fosse inserito o enunciato in altri atti notariali o in forma privata, si fara' luogo, malgrado il decorso ventennio, all'applicazione delle tasse dovute sull'atto inserito o enunciato.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva