Art. 126

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[1]La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale.

[2]Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di quattro anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art126 · fonte su Normattiva