Art. 128
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[1]La domanda fatta dal contribuente sia pel rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa a richiesta di supplemento, e prima che la richiesta abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servira', come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti.
[2]Tale domanda dovra' essere presentata all'Ufficio del Registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sara' ritenuto dal Ricevitore dopo averne presa nota sul libro principale di registrazione, e l'altro sara' restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'Ufficio stesso, comprovante la data della fatta presentazione.
[3]A corredo del ricorso dovra' inoltre unirsi, per essere restituita ai ricorrenti, la copia autentica dell'atto notariale o di quello ricevuto da un Ufficiale o Funzionario pubblico, sul quale e' reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, e in ogni altro caso la quietanza originale delle tasse pagate.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva