Art. 131

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[1]Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente Legge, e di ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all'Amministrazione del Registro, e' l'ingiunzione.

[2]L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente Ufficio di pagare entro quindici giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'Ufficio stesso indicate.

[3]L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal Pretore nella cui giurisdizione risiede l'Ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed e' intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, o al suo domicilio o residenza, od all'abituale sua dimora, oppure a chi lo rappresenta.

[4]L'intimazione e' fatta per mezzo d'usciere, il quale ne stendera' relazione sulla ingiunzione originale.

[5]Per l'intimazione ai debitori di ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla ordinaria procedura civile per le citazioni.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art131 · fonte su Normattiva