Art. 132

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[1]L'ingiunzione e' eseguibile quindici giorni dopo la sua intimazione.

[2]Contro l'ingiunzione, il debitore a cui non piacesse di reclamare in via amministrativa, puo' provvedersi in via giudiziaria, mediante atto di opposizione da notificarsi all'Ufficio che emise l'ingiunzione.

[3]L'atto di opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, qualora l'atto di opposizione sia notificate all'Ufficio del Registro prima della scadenza dei quindici giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art132 · fonte su Normattiva