Art. 133
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[1]La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente Legge spetta in prima istanza al Tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio del Registro che ha liquidato la tassa o pena pecuniaria controversa.
[2]L'Amministrazione potra' essere rappresentata davanti ai Tribunali civili e alle Corti d'appello dai propri Impiegati a norma dei Regolamenti in vigore, senza bisogno dell'assistenza di patrocinatori.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva