Art. 134
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[1]Per le cause accennate dal presente titolo, qualunque delle parti soccombenti rifondera' le spese alla vincitrice secondo il disposto dal Codice di procedura civile.
[2]Non potra' pero' l'Amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi quaranta giorni da questa presentazione.
[3]Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa, dovra' restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva