Art. 137
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La registrazione a debito si eseguisce dai Ricevitori del Registro a norma dell'articolo 65 per tutti gli atti che ne sono suscettivi, anche quando sieno della natura di quelli designati nell'articolo 72 della presente Legge.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva