Art. 140

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[1]Nei tre mesi dal giorno in cui sara' definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate Amministrazioni dello Stato, persone o Enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si procedera' ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

[2]La persona o l'Ente morale ammesso alla gratuita clientela dovra' entro lo stesso termine e nella medesima proporzione pagare le tasse annotate a debito nei procedimenti contenziosi, e la totalita' di quelle dei procedimenti di volontaria giurisdizione, nel solo caso pero' in cui, o per effetto della sentenza o di transazione o per mezzo dei procedimenti di volontaria giurisdizione, venga a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse.

[3]La parte ammessa alla gratuita clientela, che non paghera' nel termine soprindicato la quota delle tasse annotate a debito da essa ripetibile, soggiacera' ad una pena pecuniaria uguale al decimo delle somme da essa dovute.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art140 · fonte su Normattiva