Art. 141
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Saranno registrati gratuitamente, e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa alcuna, gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'Erario nazionale per quella parte di tassa che ai termini dell'articolo 86 dovrebbe sopportarsi dall'Erario.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva