Art. 143

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[1]Sono esenti da registrazione, salvo quanto verra' dichiarato dai tre ultimi capoversi del presente articolo, i seguenti atti:

[2]1° Gli atti delle Amministrazioni governative e quelli relativi al servizio civile e militare dello Stato, quando non siano specificamente designati nell'annessa Tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale;

[3]2° I titoli del Debito Pubblico dello Stato, le corrispondenti cedole, le quietanze dei relativi interessi, i trasferimenti dei titoli fatti mediante annotazione scritta sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del Debito Pubblico, salvo, quanto alle ricevute dei titoli presentati all'Amministrazione suddetta, l'applicazione del disposto dell'articolo 45 della Tariffa annessa alla Legge delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

[4]3° I mandati e gli ordini di pagamento sulle Casse governative, e su quelle di qualunque pubblica Amministrazione o Corpo amministrato, le loro girate o quietanze;

[5]4° Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura, governative, provinciali o comunali, le quietanze di dette imposte e quelle per il rimborso di prestazioni fatte nell'interesse del pubblico servizio; 5° Le ricevute dei Funzionari ed Impiegati dello Stato per i loro stipendi o le loro pensioni, per indennita' o per anticipazioni;

[6]6° Ricevute in favore dello Stato per rimborso di spese, quelle di compensi a testimoni ed a periti nella procedura penale, e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;

[7]7° I conti della gestione dei Contabili e degli altri incaricati dell'esazione dette rendite dello Stato e delle pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, e i conti di qualunque gestione o amministrazione di interesse pubblico che si debbano rendere all'Autorita' o agli Uffici governativi, o che debbano essere approvati da dette Autorita' o Uffici, e i documenti giustificativi posti a corredo dei conti medesimi;

[8]8° Gli atti richiesti dalle Autorita' o dai pubblici Funzionari, esclusivamente per fini d'Ufficio o nell'interesse del pubblico servizio;

[9]9° Gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione o per il pagamento del prezzo di espropriazione, fatta nell'interesse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, per causa di pubblica utilita';

[10]10° I libretti o cartelle delle Casse di risparmio;

[11]11° I libretti delle persone di servizio, quando anche contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori;

[12]12° Le offerte fatte all'asta pubblica;

[13]13° Le note e quietanze per elemosine o per collette in sollievo dei poveri o per iscopo esplicito e definitivo di beneficenza. Le polizze dei Monti di pieta', di pegno e frumentari, e delle Casse sociali di mutuo soccorso;

[14]14° Gli atti e documenti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole dalle Leggi o dai Regolamenti sulla pubblica istruzione, o per l'ammissione negli spedali, ospizi ed istituti di carita' e di beneficenza, purche' dai medesimi risulti lo scopo a cui sono diretti, come pure le dichiarazioni o ricevute che riguardino sussidi per miserabilita', e le ricette mediche;

[15]15° Gli atti dello stato civile non specificamente designati nell'annessa Tariffa per una tassa;

[16]16° I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori e gli amministratori giudiziari per le rispettive loro gestioni;

[17]17° Le cambiali, i biglietti all'ordine ed i recapiti di commercio soggetti a tassa di bollo graduale, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze e le altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi;

[18]18° Gli atti in materia penale e disciplinare anche quando vi e' parte civile, e tutto cio' che riguarda i giurati, testimoni e difensori, e i relativi atti della sicurezza pubblica, non meno che quelli pel servizio della Guardia Nazionale e della Milizia.

[19]19° Gli atti di protesto cambiario tanto ricevuti dai Notari che dagli Uscieri;

[20]20° Le note e ricevute di onorari, e le note, fatture o conti dei negozianti, artisti, mestieranti ed operai, e le quietanze relative; 21° I mandati o assegni a pagare sulle casse delle Banche e degl'Istituti di credito (cheques), a qualunque somma ascendano;

[21]22° Le procure pure e semplici alle liti, quelle per deferire, riferire od ammettere giuramenti in giudizio; le procure speciali per un atto o contratto ancorche' soggetto a registrazione; le procure per intervenire alle deliberazioni di Consigli o Corpi riconosciuti dalla Legge; gli atti di consenso o di autorizzazione degli ascendenti o del marito in favore dei figli o della moglie, nei casi in cui tale consenso od autorizzazione e' dalla Legge richiesto;

[22]23° Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

[23]24° Le cauzioni di marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare, onde ottenere passaporto all'estero;

[24]25° Gli atti, decreti e provvedimenti di volontaria giurisdizione non designati dall'annessa Tariffa per una tassa fissa, graduale o proporzionale;

[25]26° Le istanze, risposte e ogni altro atto che si faccia per comparsa, e sia unicamente sottoscritto dagli avvocati e procuratori o dalle parti, relativamente alla istruzione delle cause nella giurisdizione contenziosa, civile e commerciale, escluse le notificazioni delle comparse per mezzo d'usciere;

[26]27° Le sentenze, i decreti, i provvedimenti e gli atti e processi verbali di causa, emanati dalle Corti, Tribunali, Preture e dalle rispettive Cancellerie giudiziarie nelle cause concernenti le pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, allorche' la causa verte direttamente fra l'Amministrazione o i suoi incaricati ed il contribuente;

[27]28° Gli atti tutti di cui al numero precedente che emanano nelle cause per l'esercizio dei diritti elettorali, si' politici che amministrativi;

[28]29° Gli atti e le sentenze nei procedimenti di competenza dei Giudici conciliatori, e gli atti, scritti e documenti che si producono nei procedimenti suddetti, in quanto non siano soggetti alla registrazione in termine fisso;

[29]30° I biglietti di citazione designati nell'articolo 133 del Codice di procedura civile;

[30]31° Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire trenta, e le ricevute ordinarie non comprese nei numeri antecedenti.

[31]Per gli atti indicati nel presente articolo che contengono ricevute considerate ordinarie dalla Legge sul bollo, o costituiscono bollette o quietanze di pagamento di diritti marittimi o di dogana, di dazi di consumo e di contribuzioni dirette devolute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni e alle Camere di commercio, come pure per le obbligazioni chirografarie indicate al precedente n. 31, cessa la esenzione e sono dovute le corrispondenti tasse proporzionali, quando di tali atti se ne faccia uso o inserzione ai termini degli articoli 46 e 74 di questa Legge.

[32]Tutti gli altri atti indicati nei precedenti numeri sono esenti anche quando se ne voglia far uso a termini del citato articolo 74. Cessa pero' rispetto ad essi la esenzione ognorache' vogliano farne uso i terzi, o anche gli stessi interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati, e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno che si tratti di usarne in procedimenti avanti i Conciliatori; ma se dei predetti documenti deve farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, bastera' che se ne registri la nota inventario col pagamento della tassa fissa, qualunque sia il numero di detti documenti.

[33]Nel concorso delle condizioni fissate nel presente articolo la esenzione di tutti gli atti in esso indicati ha luogo si' per gli originali che per le copie. Si eccettuano le copie degli atti di volontaria giurisdizione, diversi dai decreti e provvedimenti di che al precedente n. 25, per le quali, quando siano rilasciate, autenticate o munite di visto dai Cancellieri giudiziari, dovra' osservarsi il disposto dell'articolo 133 dell'annessa Tariffa.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art143 · fonte su Normattiva