Art. 144
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[1]Le esenzioni indicate nei numeri 2 e 10 del precedente articolo 143 non tolgono l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti, nei quali i titoli del Debito Pubblico dello Stato o i libretti e le cartelle delle Casse di risparmio possono considerarsi come danaro, o servono di correspettivo o di mezzo nelle convenzioni, tanto principali quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti.
[2]Le esenzioni non si estendono neppure ai mentovati titoli di credito, quando sono trasferiti gratuitamente per atto tra vivi, o per causa di morte, oppure si comprendono nelle dotazioni dei Benefizi e delle Cappellanie, delle quali sia preso possesso.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva