Art. 147
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Sono pure esenti dalla registrazione, ma solamente sino a che non se ne faccia uso a norma delle disposizioni dell'articolo 74 della presente Legge:
[2]1° I contratti di trasporti per terra o per acqua, fatti coi Commissionari di tali trasporti, quando non sono altrimenti ridotti in iscritto che per mezzo della lettera di vettura di cui e' cenno negli articoli 80 e 81 del Codice di commercio;
[3]2° I contratti di merci, noleggio ed altri simili di commercio, anche fatti col ministero dei pubblici Mediatori, quando non contengono la firma di alcuna delle parti contraenti o dei loro mandatari. Cessa pero' questa speciale esenzione, quanto ai contratti fatti col ministero dei pubblici Mediatori, quando la firma di alcuna delle parti, o di chi le rappresenta, sia stata apposta o sulla copia o sull'estratto del registro, rilasciato a norma dell'ultimo alinea dell'articolo 46 del Codice di commercio, contenente l'autenticazione della firma apposta dalle parti.
[4]In quest'ultimo caso il termine di 20 giorni, stabilito dall'articolo 74 per la registrazione del contratto, decorre dalla data dell'autenticazione delle firme, che i pubblici Mediatori saranno sempre in obbligo di indicare prima della loro sottoscrizione sotto pena di lire 10 per ciascuna omissione. Le prime copie e gli estratti soprindicati, quando contengono la firma di alcuna delle parti o di chi le rappresenta, e l'autenticazione del pubblico Mediatore, per gli effetti della registrazione sono considerati come atti originali. Le altre copie o gli estratti che successivamente si rilasciassero saranno sottoposti alla tassa di autenticazione di che all'articolo 105 della Tariffa, da applicarsi nel modo prescritto dal penultimo capoverso dell'articolo 72 della presente Legge.
[5]Prima di consegnare tali copie od estratti alle parti interessate, i pubblici Mediatori dovranno riportare sul loro registro, in margine alla trascrizione del contratto, la nota della seguita registrazione del contratto medesimo, o la menzione dell'apposta marca d'autenticazione, sotto pena di lire 10 per ogni omissione. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466
6Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 103, 104, 105 (penultimo comma), 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 147 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 14 luglio 1887 n. 4702".
Testo vigente dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva