Art. 148
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[1]Sono esenti dalla registrazione, anche nel caso che se ne faccia uso giusta l'articolo 74 di questa Legge:
[2]1° Le polizze, i certificati ed altri recapiti che facciano prova delle assicurazioni marittime e dei contratti vitalizi di cui nei numeri 1 e 2 dell'articolo 1, e nell'articolo 4, titolo II della Legge 8 giugno 1874, n. 1947, e le relative quietanze o ricevute parziali di pagamento, purche' ciascuna polizza, certificato o recapito sia stato regolarmente assoggettato alla speciale registrazione da detta Legge prescritta, e quanto alle quietanze e ricevute di pagamento, sia in ciascuna di esse indicato il numero sotto cui fu registrato il relativo contratto, e l'Ufficio e l'anno in cui la registrazione fu eseguita;
[3]2° Le polizze di assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi, sui laghi e per terra, e quelle delle altre assicurazioni di capitali o di redditi, designate dalla citata Legge ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1, come pure le quietanze e ricevute parziali di pagamento relative alle stesse assicurazioni, quando sia giustificato l'esatto adempimento per parte della Compagnia assicuratrice delle prescrizioni della stessa Legge, oppure in ciascuna polizza ed in ciascuna ricevuta di pagamento sia indicato il numero del repertorio speciale o generale, sotto il quale e' stato iscritto il relativo contratto di assicurazione;
[4]3° Gli atti relativi alle operazioni delle Banche Popolari e delle Societa' cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione, purche' siano rette coi principii e colle discipline della mutualita', fatti nel quinquennio dall'atto di fondazione, e finche' il capitale sociale effettivo non superi le lire trentamila; 4° Gli atti che si fanno dalle Casse di risparmio, Societa' ed Istituti di credito per le operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori soggetti alla tassa annuale di che all'articolo 75 della Legge sul bollo;
[5]5° Le polizze o promesse di pagare, le locazioni ed altri contratti indicati nell'articolo 9 della Legge sopra citata, quando siano stati fatti sulla speciale carta bollata del valore ivi prescritto.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva