Art. 149

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[1]L'assoluta esenzione dalla registrazione e' pure estesa alle azioni, obbligazioni ed altri titoli soggetti alla tassa annuale di negoziabilita' stabilita dall'art. 68 della Legge sul bollo, e alle azioni e obbligazioni delle Societa' straniere sottoposte alla tassa sul capitale destinato alle operazioni nel Regno, giusta l'art. 65 di detta Legge, sempre quando sia giustificato il pagamento delle tasse da detta Legge prescritte.

[2]Se per la negoziazione di detti titoli fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dal titolo, l'atto o la scrittura dovranno assoggettarsi alla registrazione col pagamento della tassa fissa di che all'articolo 104 della Tariffa, ognorache' il prezzo della negoziazione sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con danaro o colla cessione di altri titoli indicati nel presente articolo.

[3]Non puo' aver luogo alcuna esenzione di tassa rispetto ai contratti delle Societa' anonime o in accomandita per azioni, ne' per gli atti coi quali le Societa' sono costituite o risolte, o ne e' prolungata o abbreviata la durata, o ne sono modificati gli statuti o variato il fondo sociale.

[4]La esenzione di sopra stabilita non ha luogo neppure quando le azioni, obbligazioni o altri titoli formino soggetto di sentenze o di trasferimenti a titolo gratuito, tanto per atto tra vivi quanto per causa di morte.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art149 · fonte su Normattiva