Art. 15
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La tassa proporzionale nei trasferimenti di beni per cause di morte, o per atto tra vivi a titolo gratuito o per mezzo di permuta, e quella da applicarsi al valore dei beni ogniqualvolta per essi non sia stabilito alcun prezzo o corrispettivo in somma o valore determinato, e' dovuta in ragione del valore da dichiararsi, e, all'uopo, accertarsi giusta i successivi articoli 23 e 24.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva