Art. 150
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[1]Sono esenti da registrazione fino a che non se ne faccia uso in giudizio o in altro modo, giusta le disposizioni della presente Legge:
[2]1° Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per iscrittura privata o per contratto verbale, qualora il correspettivo del contratto non ecceda le lire centoventi all'anno, o trattandosi di pigione per abitazione, non ecceda le lire centosessanta all'anno;
[3]2° Le locazioni parimente verbali o in forma privata di terreni, quando sono fatte agli immediati lavoratori dei terreni medesimi, ed il fitto e i correspettivi non eccedono le lire cento all'anno.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva