Art. 152
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[1]Gli atti, i contratti e le sentenze anteriori al 1° giugno 1862 e per le Provincie della Venezia e di Mantova gli atti, i contratti e le sentenze anteriori al 1° settembre 1871, per i quali per le quali non furono adempiuti entro 90 giorni dalla respettiva attivazione del Decreto 14 luglio 1866, n. 3121, gli obblighi della denunzia e del pagamento delle tasse cui erano soggetti a forma delle Leggi in vigore all'epoca della loro stipulazione o emanazione, saranno sottoposti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie per la omessa registrazione, stabilite dalle Leggi respettivamente in vigore alla scadenza di detto termine.
[2]A quelli di essi atti, contratti e sentenze, che fossero gia' stati denunziati all'attivazione nelle diverse Provincie del sopracitato Decreto, saranno applicate le tasse e le pene pecuniarie stabilite dalle Leggi rispettive sotto la cui influenza la denunzia venne eseguita.
[3]Per la Provincia di Roma, gli atti, i contratti e le sentenze anteriori al 1° aprile 1871, e che per le Leggi precedenti erano soggetti a registro entro un termine fisso, saranno registrati con le tasse, e, occorrendo, con le penali stabilite dalle Leggi medesime.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva