Art. 154

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[1]Saranno regolate a norma delle precedenti Leggi le tasse sulle successioni, eredita', legati e donazioni per causa di morte, quando il testatore, il donante o la persona dalla cui morte dipende l'acquisto della eredita' o della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attuazione della presente Legge.

[2]Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero delle Leggi precedenti o dell'attuale, saranno applicate le disposizioni vigenti al giorno dell'avveramento della condizione, eccetto il caso che si provi di essersi gia' pagata la tassa proporzionale di trasferimento.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art154 · fonte su Normattiva