Art. 155
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Gli atti dei procedimenti contenziosi e le sentenze posteriori all'attivazione del Decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121, soggiacerano alle tasse vigenti all'epoca della loro formazione o emanazione, nonostante che le cause relative siano state iniziate anteriormente.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva