Art. 16

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[1]Nei trasferimenti a titolo gratuito, tanto per atto tra vivi che per causa di morte, se l'usufrutto o l'uso, a cui si parifica l'abitazione, e' a tempo indeterminato o non minore di dieci anni, la tassa proporzionale si applica sulla meta' dell'intiero valore della cosa quando l'usufruttuario o la persona, sulla cui vita fosse stabilita la durata dell'usufrutto o dell'uso, non avesse compiti 50 anni d'eta'; ed al quarto dello stesso valore, ove li abbia compiti.

[2]Se l'usufrutto o l'uso e' limitato a tempo minore di 10 anni, sara' valutato a tanti ventesimi del valore della proprieta' quanti sono gli anni della sua durata. Trattandosi pero' d'un usufruttuario o usuario che abbia compito l'eta' di 50 anni, l'usufrutto o l'uso, quando anche sia determinato per piu' di 5 anni, non sara' valutabile al di la' di cinque ventesimi.

[3]Qualora l'usufrutto fosse devoluto congiuntamente o successivamente a piu' individui, si avra' unicamente riguardo all'eta' del piu' giovane.

[4]Le norme stabilite col presente articolo sono applicabili anche nel caso di tassazione dell'usufrutto o dell'uso, nelle sentenze e decisioni giudiziarie.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art16 · fonte su Normattiva