Art. 17

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[1]Nei trasferimenti della nuda proprieta', sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, il valore della medesima da assoggettarsi a tassa all'epoca del trasferimento si riterra' uguale alla differenza tra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto.

[2]Al cessare poi dell'usufrutto o dell'uso sara' dovuta la tassa sul valore per cui l'usufrutto o l'uso fu detratto allorche' venne tassata la nuda proprieta'.

[3]Quest'ultima disposizione e' applicabile anche alle riunioni dell'usufrutto alla nuda proprieta' trasferita a titolo oneroso, con la diversita' pero' che la tassa da esigersi alla riunione dell'usufrutto o dell'uso deve colpire la differenza tra il prezzo correspettivo tassato all'epoca dell'alienazione ed il valore della piena proprieta'.

[4]Quando pero' si tratti di sentenze o arbitramenti che non portino trasmissione, ma semplicemente dichiarino o attribuiscano la nuda proprieta', la tassa graduale sara' applicata sopra una somma uguale alla differenza tra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto o dell'uso determinato, giusta l'articolo precedente, ma non avra' luogo alcuna ulteriore tassazione all'epoca della riunione dell'usufrutto o dell'uso alla nuda proprieta'.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art17 · fonte su Normattiva