Art. 19
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[1]Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nel modo indicato dal precedente articolo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni suddette.
[2]In caso che il valore dichiarato sia creduto inesatto, si prendera' per base la media del prezzo annuale dei generi o derrate, formata sulle mercuriali del mercato del luogo ove la prestazione deve essere corrisposta; o quando non sia indicato un luogo determinato si avra' per norma la mercuriale del luogo ove l'atto fu stipulato; e non essendovi mercati in tali luoghi, sara' formata sulle mercuriali del mercato piu' vicino.
[3]La media sopra indicata sara' formata per cura dell'Amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi nei dieci anni precedenti a quello dell'atto o trasferimento soggetto a tassa, escludendo la media piu' elevata e quella piu' bassa, e prendendo l'ottavo dell'ammontare complessivo delle restanti annualita'.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva