Art. 2

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La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri a cio' destinati. Essa constata la legale esistenza degli atti in genere, conserva il sunto della loro sostanza, ed imprime agli atti e contratti privati la data certa in faccia ai terzi.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art2 · fonte su Normattiva