Art. 2
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La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri a cio' destinati. Essa constata la legale esistenza degli atti in genere, conserva il sunto della loro sostanza, ed imprime agli atti e contratti privati la data certa in faccia ai terzi.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva