Art. 20

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[1]La tassa proporzionale sulle obbligazioni e sui trasferimenti dei crediti a qualunque titolo e' applicata sull'ammontare delle obbligazioni o dei crediti, siano o non siano fruttiferi.

[2]Colla stessa norma sara' applicata la tassa alle attribuzioni dei crediti o delle obbligazioni di somme risultanti da sentenze soggette a tassa graduale.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art20 · fonte su Normattiva