Art. 21
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[1]Nel senso di questa Legge sono considerati crediti i diritti, le obbligazioni e le azioni che hanno esclusivamente per oggetto somme di denaro.
[2]I diritti invece e le obbligazioni che hanno per oggetto effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle Societa' di commercio o d'industria, sono per l'applicazione della tassa equiparate ai mobili per loro natura.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva