Art. 23
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[1]Le tasse proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate sul valore venale dei beni in comune commercio.
[2]Per istabilire il valore in comune commercio degli immobili si dovra' avere riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni o stime giudiziarie degli immobili medesimi, anteriori di non oltre un quinquennio, alle locazioni degli stessi immobili, tenuto conto della proporzione esistente nelle diverse localita' tra il valore in comune commercio e quello locativo, ed ai risultamenti delle alienazioni o locazioni di altri immobili posti nelle stesse localita' ed analoghe condizioni.
[3]Nella liquidazione di dette tasse proporzionali e graduali si osserveranno le seguenti norme:
[4]1° Se dall'atto, contratto o denuncia emerge il valore, il prezzo od il correspettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la tassa sara' percetta sul prezzo o correspettivo dichiarato o determinato, salvo il disposto del seguente articolo 24;
[5]2° Se l'atto, contratto o denunzia da registrarsi non esprime il valore sul quale deve liquidarsi la tassa proporzionale o graduale, o non contiene gli elementi da cui quel valore possa desumersi, le parti, o una di esse, o colui che richiede la registrazione, ovvero i pubblici Funzionari obbligati alla medesima, dovranno supplire con una dichiarazione estimativa da essi sottoscritta, giusta la quale la tassa sara' liquidata e riscossa. In caso di rifiuto a fare la dichiarazione di valore, o a presentare la denunzia o l'atto da registrarsi, il Ricevitore fara' una dichiarazione d'ufficio, e giusta la medesima sara' liquidata e riscossa la tassa proporzionale o graduale; il contribuente che si creda gravato potra' dopo il pagamento promuovere, quanto agli immobili, il giudizio di stima.
[6]Nelle alienazioni d'immobili il cui prezzo o correspettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa sara' provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti, e si fara' luogo a supplemento o restituzione, purche' ne sia fatta domanda entro sei mesi dal giorno in cui sara' denunciato al Ricevitore o da questi verra' altrimenti constatato l'accertamento o la liquidazione del prezzo.
[7]3° Se si tratta di mobili, la tassa si applichera' al valere dichiarato, oppure a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione dei mobili stessi, anteriori di non piu' di sei mesi. 4° Ove infine si trattasse di derrate o merci o generi di commercio, la tassa sara' applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dalle scritture o libri delle Camere di commercio e d'arti o da quelle dei Mediatori o Sensali, prendendo per base la mercuriale o le contrattazioni piu' prossime al giorno del contratto o trasferimento che devesi tassare.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva