Art. 25

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[1]La domanda di stima sara' fatta al Pretore del luogo nel quale sono situati i beni. Nella domanda sara' indicato il Perito, altrimenti si terra' come non avvenuta. La parte contro la quale e' domandata la stima dovra' entro 10 giorni dalla ricevuta intimazione notificare alla parte istante o la propria adesione al valore da questa reclamato, o altrimenti l'indicazione di un secondo Perito. Trascorso inutilmente questo termine, il secondo Perito sara' nominato dal Pretore.

[2]La stima sara' ordinata entro quindici giorni da quello dell'intimazione della domanda.

[3]I due Periti nominati, in caso di disparere, chiameranno un terzo Perito. Se non possono accordarsi nella scelta vi provvedera' il Pretore.

[4]La relazione della stima sara' presentata e giurata davanti il Pretore entro due mesi, a computarsi dalla notificazicne che sara' stata fatta ai Periti dell'ordinanza giudiziale, o nei due mesi dopo l'elezione del terzo Perito, salvo al Pretore la facolta' d'accordare un'unica proroga di un mese qualora vi esistessero giustificati motivi.

[5]Qualora un Perito non presentasse la sua relazione entro il prefisso termine, potra' farsi istanza per la nomina di un altro che lo surroghi, e saranno applicabili i termini sopra stabiliti.

[6]In questo caso il Perito o i Periti surrogati, oltreche' non avranno diritto a conseguire il pagamento delle spese e degli onorari relativi alle operazioni alle quali avessero dato principio, potranno essere tenuti al risarcimento dei danni.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art25 · fonte su Normattiva