Art. 26
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[1]Quando i beni alla cui stima debbasi procedere sono situati in territori sottoposti a diverse giurisdizioni, la istanza sara' rivolta al Pretore del luogo ove e' situata la maggior parte dei beni.
[2]Questo Pretore ordinera' la stima anche dei beni sottoposti alle altre giurisdizioni, valendosi dei Periti eletti e notificati dalle parti, come nell'articolo 25. Occorrendo la nomina di Periti d'ufficio, il Pretore eleggera' persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi piu' vicini.
[3]I Periti presenteranno le loro relazioni e le giureranno innanzi al Pretore del luogo ove sono situati i beni, ovvero innanzi a quello che ha ordinata la stima.
[4]Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state eseguite a norma di questa Legge.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva