Art. 27
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[1]Le perizie dovranno essere fatte con metodo sommario. Giusta il risultato delle medesime si fara' luogo a supplemento o a restituzione di tassa.
[2]Le spese del giudizio, sommariamente tassate dal Pretore saranno a carico dell'Erario o del contribuente, secondo chi il valore accertato non eccedera' o superera', rispettivamente l'ottavo od il quarto, di cui all'articolo 24.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva