Art. 31
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[1]Nei trasferimenti di beni mobili o immobili a titolo oneroso, tanto in proprieta' che in usufrutto, uso o godimento, la tassa proporzionale e' applicata in ragione dei prezzi e dei correspettivi convenuti fra le parti, e degli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario.
[2]Ove il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa sara' capitalizzata secondo le norme stabilite dall'art. 18.
[3]Nelle trasmissioni di beni mobili od immobili a titolo oneroso non sara' soggetta a tassa particolare l'obbligazione o la quietanza del prezzo contenuta nell'atto stesso col quale fu stipulata la trasmissione.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva