Art. 33

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Un atto traslativo di proprieta' o di usufrutto, che comprenda mobili ed immobili, sara' soggetto alla tassa di registro stabilita per le trasmissioni degl'immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla Legge civile parificati agli immobili.

[2]Nel caso che i mobili considerati dalla Legge civile come immobili per destinazione vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dell'immobile cui quei mobili furono annessi, la tassa sara' determinata nella misura stabilita per la trasmissione degl'immobili.

[3]I contratti coi quali si alienano ad uno stesso acquirente le materie che possono essere estratte da un fondo e l'immobile medesimo, prima che quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta pei trasferimenti degl'immobili.

[4]La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa, a cui puo' dar luogo l'applicazione del presente articolo, comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto.

[5]Le cessioni o vendite di ragioni ereditarie in genere sono soggette alla tassa di trasferimento a titolo oneroso degl'immobili, a meno che non si giustifichi che nelle eredita', alle quali le ragioni cedute o vendute si riferiscono, siano compresi mobili, crediti certi e liquidi o rendite perpetue o vitalizie.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art33 · fonte su Normattiva