Art. 34
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[1]Per calcolare la tassa del passaggio dei beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra i condividendi, o le cessioni di quote alla comunione o alla eredita' indivisa, si imputeranno a preferenza i mobili e crediti certi e liquidi, e le rendite che risulteranno comprese nelle quote maggiori, o in quelle cedute alla comunione o eredita' rimasta indivisa.
[2]La stessa imputazione avra' luogo per la parte onerosa dei contratti di che tratta il precedente articolo 30.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva