Art. 36
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[1]Nei pubblici incanti di beni immobili e negli appalti nei quali ammettesi rincaro o nuovo esperimento d'asta, gli offerenti che ottennero la provvisoria aggiudicazione pagheranno per registro del relativo processo verbale, e dentro cinque giorni dalla data del medesimo, una tassa fissa ed irrepetibile.
[2]La tassa proporzionale della vendita di mobili ed immobili ai pubblici incanti, e quella degli appalti di qualunque specie fatti all'asta pubblica sara' pagata dal compratore che ottenne l'aggiudicazione definitiva, sul prezzo della vendita o dell'appalto risultante dall'ultimo incanto.
[3]In caso di rivendita entro il termine stabilito dall'art. 694 del Codice di procedura civile per inadempimento delle condizioni apposte alla vendita forzata degli immobili all'asta pubblica, o per inadempimento degli obblighi per parte degli aggiudicatari degli appalti a danno o interesse, la tassa proporzionale sara' applicata alla sola parte del nuovo prezzo che non fosse stata precedentemente tassata.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva