Art. 37

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[1]Nelle permute la tassa sara' applicata alla parte dei beni stabili o mobili permutati che ha maggior valore.

[2]Se fu pattuito conguaglio, la valutazione in questa parte sara' fatta giusta le norme stabilite all'articolo 31.

[3]Le permute d'immobili con beni di altra specie saranno soggette alla tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso sino alla concorrenza del valore degli immobili, e sul maggior valore degli altri beni sara' dovuta la tassa di trasferimento a titolo oneroso secondo la respettiva loro natura.

[4]Ove fossero permutati beni immobili esistenti nello Stato contro beni della stessa natura situati all'estero, e questi fossero di maggior valore, la tassa proporzionale sara' applicata al solo valore dei beni esistenti nello Stato; e per il maggior valore dei beni esistenti all'estero si paghera' la tassa graduale.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art37 · fonte su Normattiva