Art. 38

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[1]Nei trasferimenti a titolo oneroso dei crediti, delle rendite e delle pensioni, la tassa sara' corrisposta sul prezzo delle cessioni, quando sia spiegata nell'atto, ed, occorrendo, anche giustificata la congrua causa del ribasso del prezzo; altrimenti non si avra' riguardo per l'applicazione della tassa al prezzo correspettivo, ma all'ammontare del credito ceduto, e, quanto alle rendite o pensioni, al loro capitale da determinarsi a norma delle disposizioni degli articoli 18 e 19.

[2]Si eccettuano pero' le trasmissioni di crediti o di rendite e pensioni fatte all'asta pubblica, per le quali la tassa sara' proporzionata al solo prezzo correspettivo.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art38 · fonte su Normattiva