Art. 4
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[1]Le tasse di registro sono proporzionali, o graduali, o fisse.
[2]La proporzionale si applica a tutti gli atti che contengono obbligazione o liberazione di cose o di somme, ed a qualunque trasmissione di proprieta', di usufrutto, uso e godimento di beni mobili od immobili, o di qualsiasi altro diritto reale, tanto se sia fatta per atto tra vivi, quanto se avvenga per causa di morte.
[3]La tassa graduale sara' applicata a tutti gli atti i quali non contengono obbligazione o liberazione, ma semplice dichiarazione o attribuzione di valori o di diritti senza operarne la trasmissione.
[4]La tassa fissa si applica a tutti gli altri atti civili, giudiziali e stragiudiziali che possono servire di titolo o documento legale, non che alle copie o estratti autentici o autenticati degli atti, titoli o documenti.
[5]La Tariffa che forma parte integrante della presente Legge indica gli atti e le trasmissioni soggette a tassa proporzionale, graduale o fissa, e determina la misura di queste tasse.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva