Art. 40
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[1]La tassa proporzionale per le locazioni di cose o di opere a tempo determinato e' dovuta sul cumulo dei prezzi e dei correspettivi pattuiti per tutta la durata della locazione.
[2]Nelle cessioni di simili contratti la tassa proporzionale sara' limitata alle rate, non per anco decorse, dei prezzi e dei correspettivi, ed ai maggiori correspettivi che fossero pattuiti. Alle semplici risoluzioni dovra' applicarsi la tassa fissa.
[3]Nelle locazioni a vita tanto di cose che di opere la tassa deve applicarsi al capitale corrispondente a dieci o cinque volte il canone e i pesi annui giusta le distinzioni stabilite nel precedente articolo 18, rispetto alle rendite vitalizie ed alle pensioni, e con l'aggiunta dei correspettivi pattuiti per una volta tanto.
[4]Ai contratti di colonia parziaria e alle mezzerie, terzerie o simili convenzioni, che abbiano per iscopo la semplice coltivazione, od anche la sola raccolta, con divisione dei prodotti ed a rischio comune, si applichera' la tassa fissa; ma se vengano pattuite a carico del colono corresponsioni determinate in contanti, o anche in generi e derrate, saranno tassate come locazioni.
[5]Nella locazione di beni immobili e nella colonia parziaria o mezzeria non sono considerati quali pesi correspettivi quelli che vengano assunti dal conduttore o colono per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo.
[6]Se e' stabilito che il fitto o altro compenso determinato sia corrisposto in natura, cioe' in generi e derrate, ne sara' calcolato il valere con le norme prescritte dal citato articolo 19.
[7]Non sara' dovuta tassa maggiore nel caso che il canone di affitto sia in tutto o in parte pagato per anticipazione, e neppure quando la somma anticipata fosse produttiva d'interessi a vantaggio del conduttore.
[8]Qualora nel contratto di locazione dei fondi rustici fosse pattuita la facolta' al conduttore di ritenere o in tutto o anche solo in parte a sua scelta, e pagandone il prezzo, le scorte o stime vive o morte ricevute in consegna dal locatore per il servizio e la coltivazione del fondo, sara' inoltre dovuta sull'intiero valore di esse scorte o stime la tassa stabilita per il trasferimento a titolo oneroso dei beni mobili.
[9]Nelle locazioni a soccida la tassa proporzionale sara' applicata al valore del bestiame dato a soccida, secondo la dichiarazione che ne sara' fatta.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva