Art. 42
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[1]Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona per cui si fece un acquisto od altro contratto, sono soggette alla tassa fissa stabilita dall'art. 84 dell'annessa Tariffa, allorche' la facolta' di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla Legge, o e' stata riservata nell'atto che contiene l'acquisto o il contratto, e la dichiarazione o nomina e' fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o anche privato, purche' presentato al Registro nel detto termine.
[2]Se la dichiarazione o nomina vien fatta nello stesso atto, non e' dovuta alcuna tassa speciale.
[3]In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.
[4]Soggiacciono parimente a tassa proporzionale o graduale le dichiarazioni o le nomine che fossero fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non fossero perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero venissero fatte in favore di un collicitante; o in fine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni o assegnamenti parziali, o si venga altrimenti a distruggere la societa' o comunione d'interessi solidalmente prestabilita nella riserva.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva