Art. 44
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite, qualora siano semplici o limitate alla rinunzia o condonazione delle reciproche pretese, saranno gravate di tassa fissa. Ma se contengono una novazione qualunque alle ragioni e ai diritti rispettivamente competenti alle parti e risultanti da titoli anteriori, oppure contengono cessione di mobili od immobili in proprieta', usufrutto o uso, costituzioni di rendite, obbligazioni di somme o valori o altri contratti assoggettati a tassa, sara' questa dovuta secondo la natura dei contratti medesimi.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva