Art. 44

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Le transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite, qualora siano semplici o limitate alla rinunzia o condonazione delle reciproche pretese, saranno gravate di tassa fissa. Ma se contengono una novazione qualunque alle ragioni e ai diritti rispettivamente competenti alle parti e risultanti da titoli anteriori, oppure contengono cessione di mobili od immobili in proprieta', usufrutto o uso, costituzioni di rendite, obbligazioni di somme o valori o altri contratti assoggettati a tassa, sara' questa dovuta secondo la natura dei contratti medesimi.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art44 · fonte su Normattiva