Art. 47
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[1]Per gli alti di ratifica o conferma di precedenti atti non stati registrati o in altro modo sottoposti alle tasse in vigore all'epoca della loro stipulazione, si esigera' la tassa a cui va soggetto, giusta le disposizioni della presente Legge, l'atto ratificato o confermato.
[2]La tassa da riscuotersi non potra' in verun caso essere minore di quella fissa stabilita dall'art. 85 della tariffa per le ratifiche pure e semplici.
[3]Oltre le tasse dovute sull'atto ratificato o confermato, saranno pure esigibili nella registrazione dell'atto di ratifica le sopratasse o pene pecuniarie dovute per la non eseguita registrazione o sottoposizione a tassa dell'atto ratificato, quando questo fosse obbligatoriamente soggetto entro termine fisso ad alcuna di dette formalita'.
[4]Se la ratifica o conferma e' latta mediante correspettivo, sara' su questo dovuta la tassa corrispondente alla natura dell'atto ratificato.
[5]Anche in questi casi la tassa da applicarsi non potra' mai essere minore di quella stabilita dal citato art. 85 della tariffa.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva