Art. 48
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[1]E' dovuta soltanto la tassa fissa per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volonta' dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato nel giorno successivo a quello del contratto che si risolve.
[2]Qualunque stipulazione accessoria quando esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente, e non ne sia la necessaria conseguenza, e' separatamente soggetta a tassa fissa, graduale o proporzionale in ragione della sua speciale natura.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva