Art. 49
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[1]Le successioni cadenti sopra beni gia' colpiti da un'altra tassa di successione, dentro il periodo di mesi quattro, non saranno soggette a pagare se non che il supplemento corrispondente alla differenza che risultasse fra la prima e le posteriori tasse, quando queste fossero maggiori; in guisa che nel detto periodo i beni stessi non possano assoggettarsi fuorche' all'ammontare della tassa maggiore tra quelle applicabili alle diverse successioni.
[2]I figli naturali, legalmente riconosciuti, saranno equiparati, per gli effetti di questa tassa, ai figli legittimi.
[3]I figli adottivi pagheranno la meta' della tassa che senza la adozione avrebbero dovuto pagare in ragione dei rapporti di parentela fra essi e l'adottante.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva