Art. 5

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[1]Le tasse di registro, in ragione della natura degli atti o dei trasferimenti a cui sono applicate, si distinguono in tasse contrattuali, di successione e giudiziali.

[2]Le tasse contrattuali si applicano agli atti civili o commerciali.

[3]Le tasse di successione colpiscono i trasferimenti per causa di morte. Si applicano per analogia anche ai passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei Benefizi e delle Cappellanie.

[4]Le tasse giudiziali si applicano agli atti e alle decisioni giudiziali, e agli atti d'usciere.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art5 · fonte su Normattiva