Art. 50

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Nelle trasmissioni che hanno luogo per successione testamentaria il valore dei legati si detrae dalla massa imponibile a carico degli eredi, e la tassa sui legati e' liquidata a debito del legatario, e secondo i rapporti personali che esistevano tra quest'ultimo e l'autore della successione, rimanendo in ogni caso salva ed illesa l'azione solidale che compete all'Amministrazione per conseguire dagli eredi il pagamento della tassa sui legati.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art50 · fonte su Normattiva