Art. 52
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Per i crediti, scaduti o non scaduti, sulla sussistenza dei quali fosse contestata lite all'apertura della successione, e per quelli dei quali sia giustificata la dubbia esigibilita', restera' sospesa l'esazione della tassa, la quale dovra' pagarsi appena i crediti divergano esigibili. Al termine di anni cinque dall'aperta successione dovra' giustificarsi che l'esigibilita' continui ad essere dubbia; e quando cio' si verifichi, restera' sospesa indefinitamente l'esazione della tassa, ma sopravvenendo l'esigibilita' anche in parte, la tassa dovra' pagarsi sulla somma che si riscuote.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva