Art. 53

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I debiti certi e liquidi risultanti da atto pubblico o da sentenza di data anteriore all'apertura della successione, oppure da scrittura privata registrata prima dell'aperta successione, saranno ammessi in deduzione dall'asse ereditario soggetto a tassa di trasferimento in causa di morte.

[2]Saranno parimente ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi risultanti da scritture private anteriori all'attivazione del Decreto 14 luglio 1866, n. 3121, per le quali siano state gia' corrisposte le tasse di bollo graduali o altre tasse corrispondenti prescritte dalle Leggi in vigore all'epoca della loro stipulazione, ognora che pero' le dette scritture abbiano, anteriormente all'apertura della successione, acquistata data certa.

[3]Saranno pure ammesse in deduzione le spese funerarie dell'autore dell'eredita', nei limiti delle consuetudini locali, non che le spese di ultima infermita' fatte entro gli ultimi sei mesi, ognora che, si le une che le altre, siano regolarmente giustificate.

[4]Saranno egualmente dedotti dall'asse ereditario i debiti di commercio esercitato nel Regno quando la esistenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore, e questi siano tenuti nella forma stabilita dalle Leggi vigenti.

[5]Non potranno essere ammessi in deduzione per l'effetto delle disposizioni del presente articolo i debiti risultanti da cambiali o da biglietti all'ordine non annotati nei libri di commercio di che nel precedente capoverso, o nei libri del creditore, ed ogni altra passivita' di qualsiasi natura che non si trovi nelle tassative condizioni di sopra enunciate.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art53 · fonte su Normattiva