Art. 54
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[1]I debiti che gravano specialmente i beni immobili posti fuori del Regno non saranno dedotti nelle eredita' composte di detti beni e di altri della stessa natura posti nello Stato, e lo saranno invece quelli che colpiscono specialmente beni nello Stato.
[2]Ove si tratti di debiti non afficienti specialmente immobili nello Stato o all'estero, la deduzione avra' luogo in proporzione delle due parti dell'asse ereditario.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva