Art. 54

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[1]I debiti che gravano specialmente i beni immobili posti fuori del Regno non saranno dedotti nelle eredita' composte di detti beni e di altri della stessa natura posti nello Stato, e lo saranno invece quelli che colpiscono specialmente beni nello Stato.

[2]Ove si tratti di debiti non afficienti specialmente immobili nello Stato o all'estero, la deduzione avra' luogo in proporzione delle due parti dell'asse ereditario.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art54 · fonte su Normattiva