Art. 55
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Perche' sia ammessa la deduzione del passivo e' necessario che l'erede lo giustifichi producendo i titoli dei debiti, o in originale o in copia, unitamente ad una dichiarazione fatta da lui e dai creditori o loro aventi causa, con la quale si attesti che il debito sussisteva tuttavia, o in tutto o in parte, al tempo dell'aperta successione; e tanto la suddetta copia come la dichiarazione potranno essere fatte in carta senza bollo, ma dovranno essere viste, per la verita' delle firme, o da un Notaio, o dal Pretore, o dal Sindaco locale.
[2]Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese, senza che siano esportati, ne sia fatta copia autentica dal Notaio o Cancelliere, ne' ad emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che dev'essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva