Art. 56
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Nel caso d'infedelta' nella dichiarazione indicata nell'articolo precedente i soscrittori della medesima saranno tenuti solidalmente al pagamento di una pena pecuniaria uguale al quintuplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tento' di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del Codice penale nei casi da esso previsti.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva